I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili - art. 122, Tit.II Capo III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004 n. 42).

Fanno eccezione:

  • quelli di carattere riservato relativi alla politica interna e estera dello Stato, che diventano liberamente consultabili 50 anni dopo la loro data;

  • quelli contenenti i dati «sensibili» delle persone private (idonei, cioè, a rivelare l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, nonché l'adesione ad associazioni e a partiti e sindacati), limitatamente agli ultimi 40 anni (art. 22 della legge n. 675 del 31 dic. 1996);

  • i documenti riguardanti lo stato di salute, le abitudini sessuali e i rapporti riservati di tipo familiare, nei limiti di 70 anni;

  • le sentenze penali passate in giudicato e annotate nel Casellario Giudiziario, consultabili dopo 40 anni (art. 24. della legge n. 675 del 31 dic. 1996);

  • i registri di Stato civile di Nascita e Morte, consultabili inderogabilmente solo dopo 70 anni dalla loro data, mentre non vi sono limiti per i Matrimoni, non riportando essi annotazioni degne di protezione ai sensi della legge n. 675/96.

E' prevista, dall'art. 123, comma 1, Tit. II Capo III del Codice, la possibilità di autorizzare prima della scadenza dei termini, con particolari procedure e cautele, la consultazione per scopi storici e di ricerca di documenti di carattere riservato.

Lo studioso dovrà indirizzare la domanda al Direttore dell'Archivio di Stato, unitamente a un progetto di ricerca che ne illustri le finalità e le modalità di diffusione dei dati, e al "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici ", sottoscritto per conoscenza. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile. Tutte le carte verranno inviate d'ufficio all'Ispettorato per gli archivi del ministero dell'Interno, che provvederà ad istituire un'apposita commissione incaricata di esprimere parere in merito. La richiesta di autorizzazione può essere accolta in pieno, con limitazioni e cautele o respinta (art. 10 del Codice di deontologia). Permane in ogni caso la responsabilità dello studioso sulla diffusione dei dati.

La Direzione può escludere temporaneamente dalla consultazione i documenti il cui stato di conservazione renda necessario tale provvedimento.